Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha adottato, lo scorso 23 gennaio, la delibera n. 1 del 2019 con la quale ha fornito, in attuazione dell’art. 12 del dm 120/2014, le prime disposizioni di dettaglio sul ruolo del Responsabile Tecnico (RT), definendone i principali compiti e doveri.
Viene, in particolare, previsto che spetta al RT:
– il coordinamento dell’attività degli addetti dell’impresa;
– la definizione delle procedure per la gestione delle situazioni di urgenza;
– la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all’Albo stesso;
– la verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
La delibera, poi, prosegue analizzando le diverse categorie di iscrizione all’Albo e individuando per ciascuna di esse gli specifici doveri del Responsabile Tecnico, in relazione alla particolare attività di gestione dei rifiuti esercitata.
Viene così previsto che nel caso di trasporto di rifiuti (Cat. 1, 4, 5 e 6) il Responsabile deve, tra l’altro, redigere e sottoscrivere l’attestazione relativo all’idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e verificarne la permanenza. Per quanto riguarda la bonifica dei siti (Cat. 9), invece, viene previsto che la verifica del mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dall’impresa, autorizzata a svolgere tale attività, competa al Responsabile Tecnico, il quale, peraltro, è tenuto anche a predisporre, congiuntamente con il legale rappresentante dell’impresa stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature medesime.
L’Albo, infine, chiarisce che nel caso in cui un RT ricopra contemporaneamente lo stesso ruolo presso più imprese è tenuto ad informare ciascuna di esse degli altri incarichi svolti, mediante un apposito modello di dichiarazione. Tale dichiarazione deve, peraltro, deve essere prodotta alla Sezione dell’Albo, pena la dichiarazione di improcedibilità della domanda per una nuova iscrizione o per la variazione/rinnovo di altra precedente.
Per completezza, si ricorda che la figura del Responsabile Tecnico non è richiesta per la categoria 2 bis dell’Albo, relativa all’esercizio dell’attività di trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti dal trasportatore stesso (non pericolosi o pericolosi nel limite di 30 lg/lt/giorno), ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).